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Il suicidio assistito e le possibili evoluzioni giurisprudenziali.

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio”. Ecco l’articolo 580 del codice penale italiano. La ratio della norma è chiara. La vita è un bene indisponibile. Chi viola l’interesse pubblico costituito dalla vita stessa di coloro che vivono sul suo territorio è punito. La vita delle persone ha una valenza intrinseca in quanto tale, indipendentemente dalla visione materialista di chi individua il senso del vivere e il valore stesso della vita nella produttività ovvero nel godimento dei beni materiali di cui è possibile disporre durante la stessa.

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