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Dispersione delle ceneri in mare: cosa dice la legge?

La cremazione è ormai una pratica molto diffusa e sono sempre di più le persone che esprimono il desiderio di essere cremate piuttosto che essere seppellite in cimitero. La legge prevede specifiche regole che danno un quadro preciso di come comportarsi in caso di cremazione tra autorizzazioni, permessi, conservazione in casa o in cimitero e dispersione. In generale, quando un defunto viene cremato le opzioni consentite dalla legge sono due: le ceneri possono essere conservate in un’urna cineraria e custodite in cimitero, oppure l’urna può essere conservata in casa di un parente che lo desidera dopo aver fatto apposita richiesta e aver ottenuto l’autorizzazione. In Italia è anche consentita la dispersione delle ceneri in natura, ma con apposite regole. Sempre nel rispetto delle volontà del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire in appositi luoghi dedicati dei cimiteri, i cosiddetti “giardini del ricordo”, oppure si possono disperdere in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari) o ancora in natura. In quest’ultimo caso sono le amministrazioni comunali che devono consentire la dispersione delle ceneri in natura, in mare, nei laghi o nei fiumi, oppure in montagna. Le modalità cambiano e sono diverse per ogni singolo comune e quindi prima di prendere questa decisione è opportuno raccogliere tutte le informazioni indispensabili, anche perché la dispersione delle ceneri in natura è una pratica che richiede il rispetto di fondamentali norme igieniche. Infatti la legge prevede che le ceneri disperse in mare siano gettate ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e natanti dei fiumi e in mare, ad oltre cento metri dalla riva. Per fare questo è necessario contattare un’agenzia funebre che abbia a disposizione una barca. Della dispersione delle ceneri si può occupare la persona che il defunto aveva indicato nelle sue volontà testamentarie. Può occuparsene anche la moglie, il marito o un altro familiare, l’esecutore testamentario, o infine il legale rappresentate dell’associazione o della società pro cremazione alla quale il defunto era iscritto.

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