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La rinuncia all’affidamento delle ceneri.

Sono sempre più frequenti i casi in cui, alla morte di una persona, si procede alla cremazione del cadavere, previa specifica autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. Detta autorizzazione è rilasciata sulla base del certificato del medico necroscopo nel quale viene dichiarato che la morte non è conseguenza di un reato. In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, è possibile procedere alla cremazione solo se quest’ultima rilascia un apposito nulla osta.
Successivamente, le ceneri vengono raccolte in un’urna, che va sigillata e conservata osservando scrupolosamente la legislazione vigente in materia. In particolare, la conservazione dell’urna può avvenire con tumulazione, mediante inumazione o tramite affidamento ai familiari. In quest’ultima ipotesi, se i familiari cambiano idea, possono presentare una dichiarazione di “rinuncia affidamento ceneri”: la comunicazione, nella quale va espressamente indicata la destinazione finale delle ceneri, deve essere resa nelle forme semplificate previste per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione. Se più soggetti sono affidatari dell’urna, la rinuncia di uno di essi non comporta la rinuncia anche degli altri. Rinunciando alla custodia, gli aventi diritto possono disporre la tumulazione o l’inumazione dell’urna negli appositi spazi e manufatti posti all’interno del cimitero. In mancanza, le ceneri vengono deposte nel cinerario comune dove sono conservate in forma anonima e collettiva.

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