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Maglie. L’estremo saluto al caro estinto non si può dare in condominio. Impossibile allestire la casa del commiato.

Le case del commiato, vere e proprie camere ardenti, non sono semplici negozi e non si possono realizzare in palazzi cittadini senza il consenso di tutti i condomini. Lo ha stabilito la sezione di Lecce del Tar Puglia respingendo la richiesta di sospensiva formulata da un imprenditore che si era visto negare l’approvazione del progetto per l’apertura di una casa del commiato da parte del Comune di Maglie. Il progetto prevedeva l’apertura della struttura in pieno centro abitato e nelle immediate vicinanze anche di scuole, bar e ristoranti, al piano terra di un immobile al cui primo piano abitava una persona. Si trattava, dunque, di strutture destinate ad ospitare le salme prima del funerale, per consentire il cordoglio e l’estremo saluto a chi non possedeva una adeguata disponibilità di conservazione ed onoranza nella propria abitazione privata o avesse necessità di organizzare cerimonie di commiato laiche o di religioni diverse. Dopo il diniego da parte del Comune di Maglie, l’imprenditore aveva presentato ricorso al Tar Lecce che ha dato ragione alle controparti, ovvero al proprietario dell’immobile al primo piano dello stesso edificio. Difatti secondo i giudici amministrativi “l’attività richiesta dalla società ricorrente è, a tutti gli effetti, un’attività funeraria da realizzarsi all’interno del centro abitato e non una semplice attività commerciale”, ed è “necessario acquisire il consenso del controinteressato che, quale proprietario di una porzione dello stabile interessato, doveva essere interpellato”. Si parla di regolamento contrattuale per indicare un regolamento condominiale che limita i diritti che i singoli condomini hanno sulle rispettive proprietà individuali o sulle parti comuni, che amplia i poteri di uno o più condomini e che attribuisce maggiori diritti a uno o più condomini. Il motivo per cui il regolamento predisposto dall’originario unico proprietario vincola tutti i condomini è da individuarsi nella volontà negoziale delle parti contraenti, le quali sono libere di fissare i limiti che credono non solo al diritto esclusivo del condomino acquirente, ma anche all’uso delle parti comuni dell’edificio; lo stesso discorso può essere ripetuto, mutatis mutandis, nel caso di regolamento approvato dall’assemblea all’unanimità. Il regolamento negoziale, tuttavia, può anche contenere delle semplici clausole regolamentari. Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito; esse sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che, seppure non inserito materialmente, deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto. In conclusione, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso per l’allestimento della Camera Ardente in condominio, valorizzando la decisione di tutti i condomini.

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