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ASNAF/FMPI: rinnovo CCNL attività funebri.

Tra le associazioni datoriali Asnaf&AS/FMPI e la UIL FPL in data 17 giugno 2021 è stato rinnovato il CCNL “per i lavoratori delle Imprese esercenti attività di assistenza alla persona, attività cimiteriali e attività funebri aderenti alla Associazione”. Il contratto in oggetto, in linea con la normativa vigente ed europea, ha ancora una volta posto l’attenzione su due aspetti essenziali nello svolgimento delle attività funebri.
Il primo è che l’attività funebre non è un’attività di trasporto, ma di cura alla persona. È la stessa normativa vigente che, in attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE, espressamente esclude le Pompe Funebri dall’attività di trasporto. Il DLGS del 26 marzo 2010 n. 59, infatti, all’articolo 6 (rubricato servizi di trasporto) testualmente recita “ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di: … d) pompe funebri …”. Ciò comporta l’inapplicabilità al settore delle pompe funebri della normativa relativa al servizio di trasporto.
Il secondo aspetto previsto dal CCNL in oggetto, di rilevanza fondamentale nello svolgimento dell’attività funebre, è la regolamentazione del servizio a chiamata. L’articolo 70 del CCNL ASNAF/FMPI UIL FPL del 17 giugno 2021 prevede espressamente che “il contratto di lavoro intermittente e/o ovvero Job on call è un contratto subordinato con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla chiamata per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro, secondo particolari modalità e nel rispetto dei limiti dettato dalle leggi”. La contrattazione collettiva, infatti, ha il compito di individuare le esigenze sottese al lavoro a chiamata e senza di essa l’istituto è utilizzabile soltanto negli stringenti limiti prevista dalla normativa vigente.

Jorio Ronca
Presidente Asnaf&AS

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