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Il lavoro accessorio per prestazioni verso terzi e altre casistiche pratiche.

Più volte Inps e Ministero del Lavoro hanno sostenuto che il lavoro accessorio potesse essere utilizzato unicamente in caso di prestazioni rese direttamente dal committente all’utilizzatore, escludendone espressamente un utilizzo per prestazioni di lavoro a favore di terzi. Tesi che però all’epoca non aveva alcun sostegno normativo, ed infatti nei Tribunali già si stava compiendo un’opera di demolizione degli assunti sostenuti dai due enti, sottolineando che “non vi sono, nella normativa vigente, indicazioni che confinino la liceità del lavoro accessorio nell’ambito della utilizzazione diretta dei lavoratori da parte dell’utilizzatore con esclusione dei rapporti di appalto o di somministrazione”.

Il Legislatore, senza invero una profonda analisi della problematica, ha ritenuto ora di introdurre nel nuovo impianto normativo del lavoro accessorio una parte della tesi sostenuta dall’Inps: “È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (D.Lgs. n. 81/15, articolo 48, comma 6). Viene lasciata aperta la possibilità, da parte del Ministero del Lavoro, di individuare specifiche casistiche che vadano in deroga al divieto di legge, ma al momento in cui si scrive non risulta ancora emanato tale decreto.

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