La Legge di Stabilità 2016, al comma 954, ha modificato l’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir che disciplina la detraibilità delle spese funebri disponendo che sono detraibili “le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse”. La nuova disposizione trova applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta 2015; fino all’anno 2014 la detrazione per le spese funebri era prevista solo per la morte di familiari indicati nell’articolo 443 del codice civile, quindi coniuge (anche se legalmente ed effettivamente separato), figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, gli adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali, per un importo massimo di spesa di euro 1.549,37 per ciascun decesso, eventualmente da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. Con la modifica normativa, a decorrere dal 2015, sono quindi detraibili le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, mentre l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad euro 1.550, anche se più soggetti sostengono la spesa.