É stato inserito fra gli emendamenti proposti alla legge di bilancio 2017 quello riguardante le misure fiscali sui costi funerari e cimiteriali. L’emendamento in questione è il numero 2.42 a firma Ghizzoni.
Questo il testo proposto:
“Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;
b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: « d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 7,500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);
d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 7.500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti ».
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato; b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre ».
2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.
2-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 quater è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica, costi funerari e cimiteriali, acquisto mobili).
Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni di euro”.