C’era, nei codici penali di tutti i Paesi che li avevano adottati, un soggetto comune della difesa fattane dalle norme, in particolare contro la soppressione violenta, l’uccisione. Il più antico dei delitti risalenti ai figli di Adamo, a Caino: l’omicidio. Mentre per altri delitti contro la proprietà e gli altri beni variavano le figure ed i sistemi punitivi, di fronte alla soppressione della vita in tutti i Paesi uno era il titolo di reato, anche se, magari, ne variava la pena: reato di omicidio.
L’uomo al centro del diritto. Anche, e soprattutto, quello penale. E non era cosa da poco, ovvia. C’era stata fino alla soglia dell’età Illuminista una diversità di trattamento non solo degli autori dei crimini, ma anche delle vite soppresse delle vittime: altra cosa l’uccisione di un nobile, di un cavaliere, altra quella di un villano. E altra cosa era l’esser colpevole della morte di un Cristiano, altra di quella di un Pagano, di un Ebreo.