Il Tar Venezia, con l’ordinanza 31 maggio 2017, n. 543, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la compatibilità alle norme Ue del Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova nella parte in cui dispone che “non è in nessun caso consentito all’affidatario demandare a terzi la conservazione dell’urna cineraria”. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto ed è fatto obbligo di conservare l’urna esclusivamente presso l’abitazione dell’affidatario. In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale. Con questa chiamata in causa della Corte di Giustizia Europea è in gioco la possibilità che vengano realizzati o meno spazi cimiteriali commerciali per urne cinerarie da parte di privati che per l’Italia violano il principio di demanialità del cimitero.
fonte: www.funerali.org