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Valido il testamento olografo scritto a stampatello.

La validità del testamento olografo redatto in stampatello è indiscutibile, poiché in questo caso è soddisfatto il requisito dell’autografia. Pertanto, il testamento non può essere considerato nullo, nonostante le eventuali difficoltà nella prova della sua autenticità. L’attuale affidabilità delle perizie calligrafiche consente di attribuire con precisione la paternità del documento, anche quando scritto in stampatello. Questo principio è stato affermato dalla Sezione II della Cassazione nell’ordinanza del 31 dicembre 2021, numero 42124.
I precedenti giuridici vanno nella stessa direzione. La pronuncia della Cassazione del 5 dicembre 2018 ha chiarito che l’uso abituale e normale del carattere grafico non è un requisito formale del testamento olografo. Anche l’utilizzo dello stampatello non può escludere l’autenticità della scrittura, a meno che non sia giustificato da condizioni particolari del dichiarante, le cui circostanze sono di competenza esclusiva del giudice di merito.
Al contrario, secondo la giurisprudenza di merito, nel caso di un testamento olografo redatto in stampatello, il requisito dell’abitualità della scrittura è soddisfatto quando il testatore utilizza sia il carattere corsivo che lo stampatello, come confermato da una sentenza dell’Appello di Torino del 19 dicembre 2000.
In un’altra occasione, la Corte di Cassazione ha precisato che per valutare l’autografia di un testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo. Il requisito è considerato rispettato quando la disposizione di ultima volontà è scritta interamente di pugno dal testatore e sottoscritta da lui, anche se altre parti del documento contengono scritti di mano diversa. La nullità del testamento olografo si verifica solo se un terzo interviene nel corpo della disposizione di ultima volontà, influenzando la volontà del testatore.
Infine, in dottrina, alcuni autori hanno approfondito il tema, sottolineando la validità del testamento olografo anche se sottoscritto da testimoni, come evidenziato in alcune pubblicazioni di Gatti, Musolino e Sirolli Mendaro Pulieri.
In conclusione, il testamento olografo redatto in stampatello è valido, a condizione che siano rispettati i requisiti dell’autografia, indipendentemente dall’uso abituale del carattere grafico da parte del testatore.

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