Regione Emilia Romagna. Chiarimenti sulle autorizzazioni concernenti la cremazione.

19 Luglio 2017 - 09:05--Normative-

Regione Emilia Romagna. Chiarimenti sulle autorizzazioni concernenti la cremazione.

La Direzione Generale per la cura della persona, salute, welfare della Regione Emilia Romagna ha diffuso ai sindaci della regione e, per conoscenza, alle associazioni di imprese di onoranze funebri, una nota nella quale si effettua un excursus giuridico e giurisprudenziale per dar risposta ad alcuni quesiti pervenuti e riguardanti le autorizzazioni alla cremazione. Gli approfondimenti si incentrano in particolare sulle tematiche delle manifestazioni di volontà, e sulle loro forme, in materia di cremazione o di destinazione delle ceneri (dispersione, affidamento delle urne cinerarie, …). La nota di approfondimento si rifà alla legislazione emiliano romagnola, ma risulta di interesse anche per altre zone territoriali vista la ricostruzione normativa e giurisprudenziale.
Di seguito si riportano le conclusioni, rimandando alla determina in originale e per esteso per gli approfondimenti del caso:
1) in tutti i casi in cui non sia desumibile in alcun modo la volontà del defunto, il coniuge e i parenti previsti dalla disciplina statale, potranno manifestare la propria volontà autonomamente, come previsto all’art. 79, comma 2 del DPR n. 285 del 1990. Tale manifestazione dovrà risultare da atto scritto, con sottoscrizione autenticata.
2) nei casi in cui i parenti rappresentino una volontà del defunto ci si riferisce alle norme in materia di documentazione amministrativa e quindi a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 37 del 2004. Infatti, la circolare stessa dà un’interpretazione della norma statale secondo la quale “poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma debba trovare applicazione il disposto de/l’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000“.
3) occorre quindi, che nella richiesta di autorizzazione presentata dai parenti sia possibile rilevare gli elementi per poter distinguere tra volontà rivelata dal de cuius (e solo riportata dai familiari) e volontà degli aventi titolo che, nel silenzio postumo del defunto, si sostituisce all’intimo volere di quest’ultimo. Questo perché, come si è cercato di argomentare sopra, la forma di dette dichiarazioni non è la medesima.
4) stante l’attuale assetto normativo regionale, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, va iscritta nel regime della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del coniuge o dei familiari, con sottoscrizione accompagnata da fotocopia del documento di identità, in quanto ricade nel caso di cui al precedente punto 2).

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Di seguito si riportano le conclusioni, rimandando alla determina in originale e per esteso per gli approfondimenti del caso:
1) in tutti i casi in cui non sia desumibile in alcun modo la volontà del defunto, il coniuge e i parenti previsti dalla disciplina statale, potranno manifestare la propria volontà autonomamente, come previsto all’art. 79, comma 2 del DPR n. 285 del 1990. Tale manifestazione dovrà risultare da atto scritto, con sottoscrizione autenticata.
2) nei casi in cui i parenti rappresentino una volontà del defunto ci si riferisce alle norme in materia di documentazione amministrativa e quindi a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 37 del 2004. Infatti, la circolare stessa dà un’interpretazione della norma statale secondo la quale “poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma debba trovare applicazione il disposto de/l’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000“.
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