Danno da morte del congiunto: necessaria la prova della parentela.
Danno da morte del congiunto: necessaria la prova della parentela.
É necessario operare una distinzione tra il giudizio delibativo sulla legittimazione ad causam, che il giudice penale svolge all’atto di ammissione della costituzione di parte civile, rispetto alla valutazione del merito della pretesa risarcitoria, che comprende la verifica della sussistenza della relazione parentale tra la parte che agisce per il risarcimento e la vittima del reato.
É necessario operare una distinzione tra il giudizio delibativo sulla legittimazione ad causam, che il giudice penale svolge all’atto di ammissione della costituzione di parte civile, rispetto alla valutazione del merito della pretesa risarcitoria, che comprende la verifica della sussistenza della relazione parentale tra la parte che agisce per il risarcimento e la vittima del reato.