Neviano. Il Tar blocca “la Casa del Commiato”.

Il titolare di un’agenzia funebre l’ha spuntata dinanzi al Tar Lecce contro il comune di Neviano. La vicenda è quella relativa alla “Casa del Commiato”, struttura che accoglie le salme prima del funerale per consentire a parenti e amici di salutare il defunto per l’ultima volta. L’uomo ha presentato un ricorso contro il Comune e contro il titolare della Casa del Commiato chiedendo l’annullamento di tutti gli atti e documenti finalizzati alla realizzazione della struttura. Tra questi la richiesta del permesso a costruire la struttura con annessa agenzia funebre al piano terra di un fabbricato che aveva ricevuto parere positivo. A sostegno del ricorso il legale ha contestato la violazione della L.R. n. 34/08 e del Regolamento Regionale n. 8/15; la violazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Neviano; la violazione del PUG; eccesso di potere. La sentenza ha disposto l’annullamento degli atti impugnati perché i motivi del ricorso sussistono. “Il Collegio ha rilevato che l’esercizio di una “sala del commiato”, anche ai fini della destinazione di zona secondo la normativa urbanistico-edilizia, non può in alcun modo ritenersi attività commerciale o ad essa equiparata, rientrando a pieno titolo tra le attività cimiteriali”. Per questo non può essere collocata nel pieno centro del paese.
Il titolare di un’agenzia funebre l’ha spuntata dinanzi al Tar Lecce contro il comune di Neviano. La vicenda è quella relativa alla “Casa del Commiato”, struttura che accoglie le salme prima del funerale per consentire a parenti e amici di salutare il defunto per l’ultima volta. L’uomo ha presentato un ricorso contro il Comune e contro il titolare della Casa del Commiato chiedendo l’annullamento di tutti gli atti e documenti finalizzati alla realizzazione della struttura. Tra questi la richiesta del permesso a costruire la struttura con annessa agenzia funebre al piano terra di un fabbricato che aveva ricevuto parere positivo. A sostegno del ricorso il legale ha contestato la violazione della L.R. n. 34/08 e del Regolamento Regionale n. 8/15; la violazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Neviano; la violazione del PUG; eccesso di potere. La sentenza ha disposto l’annullamento degli atti impugnati perché i motivi del ricorso sussistono. “Il Collegio ha rilevato che l’esercizio di una “sala del commiato”, anche ai fini della destinazione di zona secondo la normativa urbanistico-edilizia, non può in alcun modo ritenersi attività commerciale o ad essa equiparata, rientrando a pieno titolo tra le attività cimiteriali”. Per questo non può essere collocata nel pieno centro del paese.