Lombardia. Corte Costituzionale: legittime la Case Funerarie.

30 Luglio 2020 - 18:00--Attualità, Normative-

In merito alla sentenza della Corte Costituzionale relativa alla inammissibilità del ricorso del Governo sulla Legge della Regione Lombardia in materia funeraria, pubblichiamo un parere espresso dall’Avv. Elisabetta Russo, dello Studio Legale L.M.S. di Milano, che chiarisce come a tutt’oggi le disposizioni sulle Case Funerarie contenute nella normativa lombarda siano valide ed efficaci.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale – proposta dal Governo – dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della L.R. Lombardia 4/2019 nella parte in cui, tra gli altri, introduce l’articolo 70-bis (Case Funerarie) nella L.R. Lombardia 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
Secondo quanto illustrato nel ricorso del Governo, le disposizioni introdotte nella L.R. Lombardia 33/2009 avrebbero violato l’articolo 117, terzo comma, Costituzione, che include la “tutela della salute” tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è, invece, riservata alla legislazione dello Stato. In particolare, il Presidente del Consiglio riteneva che le disposizioni impugnate (ivi incluso l’articolo 70-bis (Case Funerarie) L.R. 33/2009) non sarebbero state in linea con i principi fondamentali in materia di “tutela della salute” contenuti nella normativa statale di riferimento e, segnatamente, nel D.P.R. 285/1990 recante il Regolamento di Polizia Mortuaria.
Con la sentenza n. 180/2020 che definisce l’impugnazione in questione, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo in quanto le censure mosse dallo stesso sarebbero prive di ogni supporto argomentativo volto a dimostrare l’asserita idoneità del D.P.R. 285/1990 – fonte di rango secondario – ad assurgere a rango di normativa interposta in grado di dettare i principi vincolanti per la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute. A tal proposito, infatti, la Corte ribadisce che è onere del ricorrente indicare specificamente il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi ed evidenzia come, nel caso di specie, il Governo si sia limitato esclusivamente ad evocare il Regolamento di Polizia Mortuaria senza ulteriormente specificare il motivo per il quale possa essere considerato norma interposta.
Alla luce di tale pronuncia, dunque, le disposizioni relative alle Case Funerarie di cui alla L.R. Lombardia 33/2009, ivi incluso l’articolo 70-bis (Case Funerarie), sono assolutamente valide ed efficaci alla data odierna.

scarica qui la sentenza della Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale – proposta dal Governo – dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della L.R. Lombardia 4/2019 nella parte in cui, tra gli altri, introduce l’articolo 70-bis (Case Funerarie) nella L.R. Lombardia 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
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