All’erede dell’usufruttuario che ha concesso in locazione l’immobile si trasmettono i diritti inerenti la locazione – compreso dunque quello di richiedere la risoluzione del contratto – qualora il “pieno proprietario” non manifesti la volontà di subentrare nella posizione dell’originario locatore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 14834/2016, chiarendo che “il rapporto di locazione prescinde dalle vicende attinenti la titolarità dei diritti reali sul bene” per cui “la vicenda rimane centrata sui rapporti meramente personali fra locatore e conduttore, in coerenza con la sua natura personale“.