Conti correnti intestati al defunto: le formalità da espletare.

28 Dicembre 2020 - 04:12--Normative-

Quando il titolare di un conto corrente muore è obbligo da parte degli eredi avvisare prontamente l’istituto bancario che, in via cautelare, provvede a bloccare il conto in attesa delle pratiche di successione. Non sarà quindi possibile effettuare alcun prelievo da parte dei familiari, prima dell’avvenuta designazione degli eredi legittimi, con l’unica eccezione del pagamento delle spese funerarie.
Se il conto corrente risulta intestato unicamente al defunto, la banca disporrà il blocco del conto ed anche delle eventuali deleghe concesse in vita a soggetti terzi fino a quando non saranno stati individuati tutti gli eredi, per poter poi procedere alla divisione per quote legittime e testamentarie. Se, invece, il conto risulta cointestato con un altro soggetto, la divisione della quota intestata al defunto andrà ripartita fra gli eredi, mentre l’altra quota rimarrà in capo al contitolare superstite.
Il conto cointestato può essere a firma congiunta o disgiunta. Nel primo caso il deposito viene bloccato dalla banca fin quando non sarà conclusa la successione, che dovrà ripartire tra gli eredi le somme in base alle rispettive quote. Nel secondo caso, in linea di massima, il cointestatario può continuare ad utilizzarlo, anche prima che gli eredi subentrino, sempre nel rispetto di eventuali accordi presi in vita e depositati in banca, oltre ad eventuali diverse disposizioni testamentarie. Va, inoltre, considerato il caso della cosiddetta co-intestazione fittizia, individuabile quando il solo defunto ha contribuito nel tempo al versamento delle somme accreditate sul conto. In tal caso il cointestatario non potrà avanzare tout court diritti sulla metà della quota a lui imputabile.
Dopo aver avvisato la banca dell’avvenuto decesso, gli eredi – se non hanno ancora accettato l’eredità – possono comunque chiedere di conoscere il saldo del conto presentando all’istituto il certificato di morte del titolare del conto corrente e l’atto notorio o lo stato di famiglia. Le informazioni che sono autorizzati a ricevere riguardano i conti correnti del defunto, le cassette di sicurezza, i finanziamenti (in corso o estinti), le azioni e le obbligazioni.
In caso di mancata presentazione in banca della dichiarazione di successione, le somme di denaro sul conto corrente del defunto continueranno a restare bloccate in giacenza ed anche eventuali bonifici a favore del correntista, successivi alla sua morte, verranno congelati e lasciati a disposizione del patrimonio ereditario.
La documentazione da presentare, a cura degli eredi, per sbloccare il conto in banca comprende il certificato di morte del titolare del conto corrente; l’atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la devoluzione dell’asse ereditario; la copia conforme dell’eventuale testamento; la copia della dichiarazione di successione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle imposte calcolate dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione di successione non è necessaria, per sbloccare il conto corrente del defunto, solo quando il patrimonio non risulti superiore a 100.000 mila euro e non comprenda diritti reali immobiliari, quali usufrutto, servitù o altro.

fonte: funerali.org

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Se il conto corrente risulta intestato unicamente al defunto, la banca disporrà il blocco del conto ed anche delle eventuali deleghe concesse in vita a soggetti terzi fino a quando non saranno stati individuati tutti gli eredi, per poter poi procedere alla divisione per quote legittime e testamentarie. Se, invece, il conto risulta cointestato con un altro soggetto, la divisione della quota intestata al defunto andrà ripartita fra gli eredi, mentre l’altra quota rimarrà in capo al contitolare superstite.
Il conto cointestato può essere a firma congiunta o disgiunta. Nel primo caso il deposito viene bloccato dalla banca fin quando non sarà conclusa la successione, che dovrà ripartire tra gli eredi le somme in base alle rispettive quote. Nel secondo caso, in linea di massima, il cointestatario può continuare ad utilizzarlo, anche prima che gli eredi subentrino, sempre nel rispetto di eventuali accordi presi in vita e depositati in banca, oltre ad eventuali diverse disposizioni testamentarie. Va, inoltre, considerato il caso della cosiddetta co-intestazione fittizia, individuabile quando il solo defunto ha contribuito nel tempo al versamento delle somme accreditate sul conto. In tal caso il cointestatario non potrà avanzare tout court diritti sulla metà della quota a lui imputabile.
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In caso di mancata presentazione in banca della dichiarazione di successione, le somme di denaro sul conto corrente del defunto continueranno a restare bloccate in giacenza ed anche eventuali bonifici a favore del correntista, successivi alla sua morte, verranno congelati e lasciati a disposizione del patrimonio ereditario.
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