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La Regione Toscana torna sui propri passi: l’osservazione si fa anche nelle strutture per il commiato.

Qualcosa non ha funzionato a dovere. A distanza di poche settimane dalla modifica legislativa con cui si inibiva l’osservazione delle salme nelle strutture per il commiato, la Regione Toscana cambia tutto e si torna alla situazione normativa precedente. Quindi le sale del commiato (in Toscana con questo termine si definiscono anche le Case Funerarie) e gli obitori tornano a svolgere a pieno titolo le proprie funzioni di osservazione. La pezza giuridica è stata messa con Legge Regionale 18/10/2016, n. 71 “Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007”, pubblicata sul BURT n. 48 del 26/10/2016 che ha reintrodotto le due disposizioni recentemente soppresse dalla L.R. 9 agosto 2016, n. 58. Il nuovo testo in vigore è il seguente: “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri. Articolo 2 – Trasporto di salme. 1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato. (omissis) Articolo 3 – Trasporto di cadavere. 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. (omissis)”.

fonte: www.funerali.org

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