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La fascia di rispetto cimiteriale: la normativa di riferimento e gli sviluppi giurisprudenziali in materia.

Il Testo unico delle leggi sanitarie, ex regio decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265, con l’articolo 338 co. 1, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale (“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”). L’apposizione del vincolo di cui sopra persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo nonché l’interesse a mantenere un’area di possibile espansione del perimetro cimiteriale.

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